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Assistenza completa
per le fatture elettroniche

lasciate che ci pensiamo noi

Opportunità e obbligo

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette – tra l’altro – di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa, spedizione e conservazione.

Le fatture elettroniche – già un obbligo in precedenza per i fornitori della Pubblica Amministrazione e ora per tutti per tutti gli operatori Iva  (con alcune deroghe) – devono essere prodotte, trasmesse, archiviate e conservate in un formato digitale chiamato XML (eXtensible Markup Language) che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento, verificando così le informazioni ai fini dei controlli previsti per legge.

La fatturazione elettronica è un sistema che coinvolge diversi attori: il fornitore o il suo intermediario, il Sistema di Interscambio nazionale (SdI) e la Pubblica Amministrazione (o altro destinatario) verso cui viene emessa la fattura.

In primo luogo le PA soggette all’obbligo di fatturazione elettronica devono comunicare ai propri fornitor un codice univoco composto da lettere e numeri (detto codice ufficio) per la fatturazione elettronica (iPA) che andrà riportato in fattura. Le aziende che abbiano optato per la fatturazione elettronica e che siano quindi accreditate preso l’Sdl dovranno comunicare un analogo codice ai propri fornitori, detto codice destinatario, ovvero la mail PEC sulla quale ricevere le fatture elettroniche.

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica che garantisce l’invio e la ricezione di messaggi e di eventuali documenti allegati, attesta con valenza legale l’invio e la ricezione dei messaggi al pari di una tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno.

Una volta compilata, la fattura deve essere firmata digitalmente dal soggetto emittente. Questo garantisce la PA – o l’azienda privata – riguardo l’origine di emissione della fattura elettronica.

La firma digitale, equivalente elettronico della tradizionale firma autografa su carta, consente di scambiare in rete documenti con piena validità legale, garantendone autenticità e integrità. Possono dotarsi di firma digitale tutte le persone fisiche: cittadini, amministratori e dipendenti di società e Pubbliche Amministrazioni. Per richiederla è necessario rivolgersi ai certificatori accreditati autorizzati dalla Agenzia per l’Italia Digitale o presso le Camere di Commercio.

Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Gli operatori in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018.
A tali categorie di operatori si possono aggiungere i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.
l’Agenzia delle Entate, nell’ambito delle numerose faq pubblicate sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo Pec (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).
Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la Pec ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

Attenzione

Se la fattura viene predisposta ed inviata al cliente in forma diversa da quella XML ovvero con modalità diverse dal Sistema di Interscambio, così come previsto dal provvedimento del 30 aprile 2018, tale fattura si considera non emessa, con conseguenti sanzioni (di cui all’art. 6 del Dlgs n. 471/1997) a carico del fornitore e con la impossibilità di detrazione dell’Iva a carico del cliente.

Divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche

La legge di bilancio per il 2019 ha modificato l’articolo 10-bis del decreto legge 119 del 2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Considerato l’esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.

Relativamente al divieto di fatturazione elettronica, per l’anno 2019, la Legge di Stabilità 2019 ha esteso tale divieto anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, prescrivendo che “Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.

Pertanto, tali operatori sanitari devono continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.

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